Esattamente come gli sgherri medievali al soldo di questo o quell’ altro vassallo dell’ imperatore, l’ Italia sguinzaglierà dal 25 gennaio 2013 i suoi ufficiali giudiziari ad espropriare i terreni ai Triestini, in nome e per conto dei delinquenti di gas natural (se non vi opporrete.)
ESPROPRI DI PUBBLICA UTILITA’ PER IL RIGASSIFICATORE NEL PORTO DI TRIESTE: TRIESTE LIBERA PRESENTA OPPOSIZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE ASSOLUTO.
Trieste, 26 dicembre 2012 – Il Movimento Trieste Libera ha presentato le proprie osservazioni in opposizione alla procedura di esproprio avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione delle opere di interconnessione elettrica per il progetto del terminale di rigassificazione della spagnola Gas Natural nel porto di Trieste.
Trieste Libera ha chiesto l’annullamento dell’intero procedimento per difetto assoluto di giurisdizione dello Stato italiano nella Zona A del Territorio Libero di Trieste, tutt’ora esistente in virtù del Trattato di Pace del 1947.
In base al Diritto internazionale vigente a Trieste (Trattato di Pace del 1947):
le proprietà pubbliche e private che si trovano nel Territorio Libero di Trieste non appartengono e non possono appartenere all’Italia che su di esso non può vantare alcun diritto avendovi perso la sovranità il 16 settembre del 1947;
i cittadini del Territorio Libero di Trieste quale Stato indipendente non possono essere sottoposti alla giurisdizione dello Stato occupante, ed in questo caso quindi dell’Italia;
molte delle persone sottoposte ad esproprio non possono vedersi sottrarre i loro beni avendo per diritto di nascita la cittadinanza del Territorio Libero di Trieste, e come tale diritto fondamentale.;
lo status giuridico del Territorio Libero di Trieste, in attesa dei provvedimenti attuativi da parte delle Nazioni Unite, è immutato e la questione può essere sollevata da qualsiasi Stato membro;
essendo un territorio occupato è soggetto alla Convenzione di Ginevra che ne determina e garantisce i diritti, tra cui quelli individuali dei cittadini occupati che non possono essere giudicati in base alle leggi dello Stato occupante.
I diritti garantiti dal Trattato di Pace del 1947 ai cittadini del Territorio Libero di Trieste non possono essere loro sottratti, a partire di quello di autodeterminazione e dei connessi e conseguenti diritti umani generali tra cui quello inalienabile di cittadinanza del Territorio Libero di Trieste e di appartenenza alla sua sfera giuridica e fiscale.
Tali diritti possono essere perciò soggettivamente e collettivamente reclamati dai cittadini del Territorio Libero di Trieste e loro discendenti. E ciò in conformità con gli stessi principi di restituzione unilaterale, anche in regime automatico di doppia cittadinanza, delle cittadinanze perdute con i medesimi Trattati di Parigi e di Osimo, che sono stati introdotti nell’ordinamento italiano con le leggi 379/2000 e 124/2006.